Se in un sinistro stradale da tamponamento la barriera antirumore non è protetta e a causa di ciò le conseguenze dell’evento viene aggravato risponde del danno l’ANAS o l’ente responsabile della strada.
Il fatto storico era il seguente: una vettura veniva tamponata da altro mezzo che percorreva la strada ad una velocità pari a tre volte il limite consentito. Fatto sta, però, che il veicolo tamponato finiva contro alcune barriere anti-rumore presenti su quel tratto, non protette da alcuno strumento idoneo a svolgere funzione di contenimento. L’automobilista e il suo trasportato, così, morivano.
Ebbene, la Cassazione aveva modo di qualificare come ostacolo fisso le barriere anti-rumore (cd. pannelli fonoassorbenti) di proprietà dell’ANAS.
Ciò aveva permesso alla Suprema Corte (1) di riconoscere la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. (2) dell’amministrazione per non aver protetto quei beni. Tanto perchè in condizioni ordinarie – specificavano gli Ermellini- quella omessa protezione delle cose in custodia (le barriere fonoassorbenti) sarebbe stata eziologicamente causa del decesso di possibili autisti ed utenti della strada.
Ma alla fine nel caso di specie, in cui emergeva l’elevata velocità del mezzo danneggiante, l’ente gestore della strada veniva assolto perchè, appunto, l’alta velocità della vettura che aveva tamponato il mezzo sul quale si trovavano i soggetti deceduti ne aveva rotto il nesso causale.
(1) Trib. di Firenze, sent. n. 2569/2014
(2) art. 2051 c.c. ‘Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuiro’
Tratto da: http://www.avvsamanthamendicino.it/risponde-la-n-a-s-dei-sinistri-causati-dai-pannelli-antirumore/