Se il datore di lavoro ha dubbi sulla fedeltà e/o diligenza del proprio dipendente può avvalersi della prestazione di un investigatore privato che, anche con l’utilizzo di mezzi occulti, potrà fornirne le prove della eventuale infedeltà.
I poteri riconosciuti in capo all’imprenditore (leggi: datore di lavoro) sono sostanzialmente tre: potere direttivo, di controllo e disciplinare.
In particolare, il controllo è l’attività mediante la quale questi può verificare l’esatto adempimento da parte del dipendente degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro come:
– l’uso della diligenza (1);
– l’osservanza delle disposizioni impartitegli (1);
– l’obbligo di fedeltà nella duplice veste di divieto di concorrenza ed obbligo di riservatezza (2);
– il rispetto del patrimonio aziendale ecc.
Tuttavia, tale potere incontra diversi limiti, tutti finalizzati ad evitare che con tale attività l’imprenditore non leda la dignità e/o la riservatezza del lavoratore (pensiamo ai controlli sulla e-mail o sul computer d’ufficio ecc.).
Ma vi è di utile che tale potere dell’imprenditore, derivante dagli artt. 2086 (3) e 2104 c.c., può essere svolto anche da soggetti terzi esterni all’organizzazione lavorativa.
E, tra questi, vi rientrano gli investigatori privati i quali possono controllare anche in modo occulto i dipendenti dell’imprenditore.
Tanto non costituisce violazione nè del generale principio di buona fede e di correttezza nè della L. n. 300/1973 che impedisce solo l’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (4).
Non così, ad esempio, possono fare le guardie giurate addette alla vigilanza dei luoghi di lavoro perchè questa sarebbe una forma di ‘controllo occulto’ vietato dallo Statuto dei Lavoratori.
La violazione di tale regola, oltre a legittimare azioni giurisdizionali a tutela della dignità del lavoratore, è sanzionata penalmente ed in via amministrativa con la sospensione e/o la revoca della licenza alla guardia giurata.
(1) art. 2104 c.c. ‘Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende’.
Dunque, diligenza ed obbligo di obbedienza funzionali alla prestazione lavorativa sono dovuti dal collaboratore sia nei confronti del datore di lavoro che dei lavoratori gerarchicamente superiori.
(2) art. 2105 c.c. ‘ Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio’.
(3) art. 2086 c.c. ‘l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori’.
Dunque, l’imprenditore ha funzioni di direzione e di controllo sui propri collaboratori. Funzioni derivante dal ruolo gerarchicamente superiore del datore di lavoro e dipendenti dalla necessità di garantire l’efficienza e l’efficacia del ciclo di produzione.
(4) Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 16196/2009; Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 8388/2002