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Indagini penali

Indagini penali

Investigazioni preventive, colloquio e ricezione di dichiarazioni, assunzioni di informazioni, ricerca di elementi di prova nell’interesse dell’indagato o della persona offesa, sopralluoghi e molto di più può il detective nel settore penale

Sempre più spesso gli avvocati penalisti utilizzano la figura dell’investigatore privato per supportare le proprie indagini difensive. Ma attenzione: l’investigatore privato è normalmente legittimato a compier investigazioni che non sono riferibili all’ambito processual-penalistico: normalmente le indagini consistono nel raccogliere prove nell’ambito della sfera famigliare, matrimoniale, privata oppure commerciale. Questo ramo dell’attività investigativa è quello tradizionalmente attribuito al detective la cui disciplina è contenuta nel TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): tutt’altra storia è quella relativa agli investigatori penali ex art. 222 disp. att. c.p.p. per il quale non basta la licenza amministrativa ex art. 134 T.U.L.P.S.

L’investigatore privato che vuole svolgere la propria attività professionale nell’ambito penale, ai sensi della citata norma del c.p.p., deve aver maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio della attività. Inoltre, in base a quanto stabilisce il D.M. n. 269/2010, deve disporre di specifica autorizzazione prefettizia a svolgere indagini nel procedimento penale.

La legge n. 397/2000 ha introdotto nel codice di procedura penale maggiori poteri al difensore nella ricerca diretta della prova processuale, nell’ottica di un progressivo processo di equiparazione tra accusa (pubblico ministero e forze di p.s.) e difesa. La normativa, in breve, permette al penalista di delegare all’investigatore privato autorizzato, al quale conferirà mandato per lo svolgimento delle indagini, la materiale ricerca di elementi probatori a favore del proprio cliente.

Ovviamente i poteri riconosciuti al privato, e quindi all’investigatore, non possono essere rapportabili a quelli della pubblica accusa, le cui indagini sono dirette dal pubblico ministero, titolare anche di poteri coercitivi, che debbono essere convalidati dal giudice per le indagini preliminari.

Tuttavia, le attività di investigazione che il difensore e l’investigatore privato possono effettuare risultano in concreto quantitativamente e qualitativamente ampie tanto da poter raggiungere il fine prefissato. Il difensore, il suo sostituto, gli investigatori privati autorizzati ed i consulenti tecnici possono conferire direttamente con nelle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa (tutto ciò è esplicabile anche dal difensore della vittima di un reato oppure della persona offesa oppure della parte civile). La acquisizione delle informazioni e delle notizie può avvenire attraverso un colloquio non documentato oppure documentato.