Investe un minorenne che si svincola dal controllo dell’adulto: il conducente può non andare esente da responsabilità
Bambini nelle vicinanze del tratto percorso? ATTENZIONE! Rischiate di risultare responsabili anche se il bambino sfugge improvvisamente dal controllo del genitore e/o dell’insegnante presente e voi lo investite nonostante abbiate mantenuto la velocità consona alle circostanze del luogo.
Questo il dictum della Cassazione (1) con riferimento ad un caso concreto nel quale il conducente aveva investito un piccolo di tre anni che improvvisamente, svincolatosi dalla custodia della nonna per rincorrere il proprio cuginetto, aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali.
Gli Ermellini hanno applicato il criterio della prevedibilità dell’intento del bambino investito di attraversare la strada in assenza di strisce pedonali. In sintesi questa l’argomentazione.
In tema di responsabilità derivante dalla circolazione stradale al fine di superare la presunzione ex art. 2054 c.c./I° comma (2) non è sufficiente che il conducente abbia provato:
– che l’investimento sia avvenuto al di fuori delle strisce pedonali;
– che la vettura procedeva alla velocità consentita nel luogo del sinistro;
– che il piccolo pedone era sotto la custodia di un adulto (genitore e/o insegnante e/o altro parente responsabile);
– che l’attraversamento della strada era avvenuto in modo improvviso e col pedone in corsa.
Ma, nell’ipotesi (come quella oggetto di studio) in cui sia accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso, il conducente (alla luce dell’art. 2054 c.c.) deve anche dimostrare che il pedone investito non avesse tenuto un comportamento che manifestasse il suo intento di attraversamento la strada.
(1) Cass. Civ., sent. n. 3542/2013
(2) art. 2054 c.c. ‘… Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo’
Tratto da http://www.avvsamanthamendicino.it/investimento-del-pedone-e-criterio-della-prevedibilita/