Le risultanze dei registri di residenza comunali possono essere sconfessate dalla relazione investigativa che dimostra la concreta e reale dimora del destinatario di atti giudiziari
Molte volte le risultanze dei certificati di residenza, regolarmente acquisiti presso gli enti comunali, non corrispondono alla realtà dei fatti. Un cittadino, infatti, potrebbe risultare residente in Calabria ma, di fatto, dimorare in modo abituale in Puglia.
Queste circostanze concrete allungano normalmente i tempi per ottenere la corretta notifica di atti giudiziari.
E quando esistono questi dubbi è possibile ricorrere ad un detective affinché questo verifichi ed eventualmente accerti la reale dimora, ad esempio, di un debitore.
È la stessa Corte di Cassazione (1) a precisare che i dati anagrafici hanno solamente valore presuntivo e che, pertanto, per la corretta notifica degli atti oppure delle comunicazioni vale il luogo di dimora abituale del destinatario.
Il problema si pone soprattutto per i cittadini stranieri (ma non solo) i quali magari non hanno mai trasferito la residenza in Italia oppure risultano cancellati per irreperibilità.
Già nel 1981 la Cassazione aveva precisato che ‘… in tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche, l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotto in giudizio. Le risultanze anagrafiche, avendo mero valore presuntivo circa il luogo di residenza, possono essere superate da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento…’ (2).
Pertanto, la notifica effettuata presso la reale dimora del destinatario dell’atto, individuata grazie all’attività investigativa di un detective, risulta legittima (1).
(1) Cass. Civ., sent. n. 11550/2013
(2) Cass. Civ., sentt. nn. 17040/ 2003; 3262/2005 e 26985/2009
Tratto da: http://www.avvsamanthamendicino.it/lattivita-dellinvestigatore-privato-e-notifiche/