Se da un lato è legittimo licenziare chi usa i congedi della legge 104 per fini personali piuttosto che per prestare assistenza al familiare con handicap, dall’altro lato il licenziamento è sproporzionato, e quindi illegittimo, tutte le volte in cui il dipendente si assenta senza presentare l’istanza di congedo, per assistere il parente malato, nelle forme imposte dall’azienda. Ma procediamo con ordine.
È di pochi giorni fa la sentenza della Cassazione [1] con cui è stato ritenuto legittimo il licenziamento in tronco di chi abusa dei permessi della legge 104 e viene pescato a fare shopping, la gita o a passeggiare con gli amici. I benefici della legge per chi presta assistenza ai familiari con handicap non possono essere utilizzati per scopi differenti, seppur nobili o, comunque, rivolti indirettamente alla gestione della famiglia (per es. fare la spesa). Addirittura, il datore potrebbe ingaggiare un investigatore privato per controllare il proprio dipendente (un facile modo per mandarlo per sempre a casa, senza che il licenziamento possa essere impugnato). Quel che però il datore non può fare è licenziare il dipendente che si ostina a non voler rispettare la formalità di presentare l’istanza di congedo (aspettativa) per assistere il parente malato nelle forme pretese dall’azienda.
La sanzione espulsiva è eccessiva considerato che il datore può, in questi casi, permettere al lavoratore di fruire ugualmente del permesso; infatti l’aspettativa non prevede il pagamento della retribuzione per il relativo periodo. Il chiarimento è stato fornito dalla Cassazione, con una sentenza di poche ore fa [2].
La vicenda. Un dipendente era stato licenziato perché trovato più volte assente dal lavoro per assistere la madre malata, nonostante il diniego dell’azienda, riferito all’irregolarità dell’istanza. Per i giudici il licenziamento è stato ritenuto sproporzionato rispetto alla condotta tenuta dal dipendente che, seppur ostinandosi nel non voler rispettare la formalità della presentazione della domanda, cui la società gli chiedeva di adempiere, aveva soddisfatto ogni altro requisito sulla documentazione attestante il diritto a fruire del congedo. Anche la Cassazione è stata dello stesso avviso.
La sentenza. Il mancato rispetto della presentazione dell’istanza all’azienda deve ritenersi – secondo la sentenza in commento – un inadempimento meramente formale e quindi minimo, che non può arrivare a giustificare una reazione così incisiva come il licenziamento. La vicenda avrebbe potuto trovare agevole e rapida soluzione ove la società, anziché insistere, fino alle estreme conseguenze, nel pretendere dal lavoratore l’invio dell’istanza adeguata all’istituto di cui intendeva fruire, ne avesse consentito la fruizione accompagnandola con la precisazione che, in conformità alla disciplina dell’istituto in questione, per come prevista dal contratto collettivo, non avrebbe dato corso al pagamento della retribuzione per il relativo periodo.
Tratto da: http://www.laleggepertutti.it/87370_permessi-104-senza-istanza-al-datore-nessun-licenziamento